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LEGGE REGIONALE 21 aprile 1955, n. 37

G.U.R.S. 21 aprile 1955, n. 20

Trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1963 e annotato al 31/12/1957)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(articolo superato) (1)

(1)

Per effetto dell'art. 5 della L.R. 60/57, il fondo speciale istituito con l'articolo annotato a decorrere dalla gestione della competenza dell'anno finanziario 1957-58 è soppresso.

Art. 2

Al personale dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, nonchè a quello appartenente ad altre amministrazioni, distaccato o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione stessa, oltre alle competenze ed alle indennità spettanti in base all'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, modificato dalla legge regionale 3 agosto 1954, n. 35, è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1954 una indennità mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette mensili stabilite dalla tabella A), alligata alla presente legge.

Art. 3

L'indennità di cui all'articolo precedente non è assorbibile dai miglioramenti di trattamento economico, dipendenti da scatti di stipendio o da sviluppo di carriera. Essa può tuttavia essere computata, in relazione al disposto dell'art. 14, lettera q), dello Statuto della Regione, nel caso di futuri miglioramenti deliberati dallo Stato nel trattamento economico del proprio personale.

Ove tali ultimi miglioramenti non fossero estesi al personale dell'Amministrazione regionale, l'indennità prevista dalla presente legge sarà, per il personale distaccato presso l'Amministrazione regionale, ridotta dell'importo dei miglioramenti anzidetti.

Art. 4

Al personale salariato e giornaliero è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1954, l'indennità giornaliera netta stabilita dalla tabella B), allegata alla presente legge.

Alla suddetta indennità, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'assegno personale mensile, di cui al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954 n. 869, per il personale di cui agli articoli precedenti della presente legge che in atto ne gode.

A partire dalla stessa data, sull'aliquota dell'uno per cento riservata, ai sensi delle vigenti leggi regionali, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, è vietata la concessione di premi e sussidi e dei compensi previsti nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 6

(modificato dall'art. 11, u.c., della L.R. 11/63)

1. L'indennità di cui all'annessa tabella A) è attribuita con decorrenza dal 1° luglio 1954, ai componenti ed al personale del Consiglio di Giustizia Amministrativa ed al personale delle Sezioni della Corte dei Conti.

2. Nella liquidazione di detta indennità nei confronti del personale di cui al presente articolo, si tiene conto del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

3.------------------- (comma abrogato(1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 11, u.c., della L.R. 11/63.

Art. 7

L'Assessore per le Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando, per l'onere di cui alla lettera b) dell'art. 1 ricadente nell'esercizio in corso, le disponibilità del capitolo n. 68 dello Stato di previsione della spesa.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 1955.

RESTIVO

Tabella A


GRADO                    GRUPPO                 indennità
                                                 mensile
 III                        A                     45.000
 IV                         A                     36.000
 V                          A                     30.000
 VI                       A - B                   26.000
 VII                      A - B                   24.000
 VIII                   A - B - C                 22.000
 IX                     A - B - C                 20.000
 X                      A - B - C                 18.000
 XI                     A - B - C                 15.000
 XII                        C                     15.000
 XIII                       C                     15.000
Commesso capo      Personale subalterno           15.000
1° Commesso                 "                     15.000
Usciere Capo                "                     15.000
Usciere                     "                     15.000
Inserviente                 "                     15.000

Tabella B

Personale salariato, giornaliero, cottimista, o comunque denominato:

- Indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio L. 500.