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N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 16 maggio 1955, n. 112

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

TESTO COORDINATO (alla legge 8 agosto 1991, n. 274)

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO I

Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 1

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 2

Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potrà competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 3

Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.

L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, oppure goda di retribuzione annua contributiva - da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo - inferiore a lire 90.000, nonchè per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino però applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facoltà della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi, del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 4

La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate", rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 5

Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non è obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.

Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuerà ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.

Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1 gennaio 1953 - da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'art. 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 - aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1 gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva della indennità di carovita o di indennità analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO II

Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 6

(abrogato dall'art. 19, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274)

[L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, o alle lettere a), b), c), d), dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennità diretta una volta tanto.

Consegue pure il diritto all'indennità di cui al comma precedente, ridotta però, nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente].

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 7

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio:

a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);

c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 8

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attività di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennità di cui al primo comma dell'art. 6 o alla pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:

a) l'indennità indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;

b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;

c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto è conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 13 marzo 1938, n. 680.

Per il conseguimento del diritto all'indennità o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, però, ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, nonchè postuma.

Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplato nell'art. 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 9

Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.

Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 10

Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.

Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 11

Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO III

Retribuzione contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 12

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

A partire dal 1 gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in una importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi - costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 13

Nel caso di iscritto, che alla data del 1 gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina, prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla, data di assunzione o di riassunzione in servizio.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 14

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:

il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;

il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.

Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19:

le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;

le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.

Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.

Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 15

A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.

A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 16

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo è pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile è pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma dello stesso art. 14.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 17

Per ciascun iscritto, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio, utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1 gennaio 1954, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo.

L'importo di tale retribuzione in nessun caso può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5.

Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.

La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1954, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'art. 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1954 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1 gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorità tutorie. Non sussiste, però, la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni dei trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 18

Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000.

Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 19

Per ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge.

Alla data della, cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 20

Per ciascun iscritto di cui all'art. 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954, e con riferimento a tale data:

a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa, alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonchè l'assegno supplementare;

b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una, retribuzione annua costante di lire novantamila e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;

c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'art. 19.

Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti superiore alla quota di cui alla lettera e), all'iscritto si attribuisce l'importo più favorevole come quota di pensione teorica al 1 gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'art. 17.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO IV

Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 21

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è data facoltà; agli effetti del trattamento di quiescenza di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e dell'art. 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

b) i servizi indicati alle lettere a), b), e), d), e) dell'art. 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;

c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.

La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, D. 680.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 22

I servizi e i periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 23

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'art. 14.

Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 24

In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'art. 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.

Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.

Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella 6 con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 25

Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1 gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.

Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1 gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.

I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 26

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell'art. 23, qualora nello stesso anno solare-intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile - vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'art. 16.

Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1 gennaio 1954, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera, durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 27

Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza è determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 28

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 29

L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla, pensione teorica di cui all'art. 27.

L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 30

L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e così pure quello della pensione diretta di privilegio - in nessun caso può superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al collina precedente.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 31

Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.

Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:

la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;

la rispettiva retribuzione annua contributiva.

Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota - pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 - quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120.

Nei caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma, delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 32

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera b) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonchè quello della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.

La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 33

A partire dal 1 gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'art. 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo - i cui valori unitari sono riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.

Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella B unita alla presente legge.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO V

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 34

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione: di Cassa per le pensioni ai sanitari.

Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera d) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera d) del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 35

I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 36

I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 37

Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 38

L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purchè l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000.

Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 39

Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa, per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima, che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. La approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma; la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data della approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia - con la istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 - nonchè l'ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 40

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.

Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni. (1)

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 16 - 22 giugno 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 41

In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui 4 comma primo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza.

Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato art. 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonchè quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 42

Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e all'art. 8, lettera c) e ultimo comma.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 43

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrino tra quelle contemplate dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'ascrizione ad una delle lettere di cui alla, tabella E annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.

Resta fermo che il Ministro per il tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 883.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 44

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, nella misura annua di esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella E annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 45

Le norme di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge citata.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 46

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova - o gli orfani - cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 47

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

CAPO VI

Disposizioni finali

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 48

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 49

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. (1)

Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verrà compilato con riferimento:

al 1 gennaio 1955, per la Cassa sanitari;

al 1 gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;

al 1 gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;

al 1 gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.

(1)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 novembre 1975, n. 586 il comma annotato, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1° gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.

Art. 50

La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA - GAVA - ERMINI - TREMELLONI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

N.d.R.: La presente legge è stata abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 212 e successivamente ripristinata dall'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 16 dicembre 2011.