
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1955, n. 22
G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16
Concessione delle agevolazioni ferroviarie al personale della Amministrazione regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Il Governo della Regione è autorizzato a stipulare con il Ministero dei Trasporti una convenzione intesa ad estendere al personale dipendente dall'Amministrazione Centrale della Regione e rispettive famiglie le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in ordine alle concessioni speciali in materia di trasporti di persone e cose.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Alle spese eventualmente derivanti dalla convenzione di cui al precedente articolo si farà fronte con lo stanziamento, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio, da prelevare dal fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti della presente è stata prorogata alla data del 31/12/96.