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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1955, n. 20

G.U.R.S. 2 aprile 1955, n. 16

Istituzione della Facoltà di Magistero presso l'Università di Palermo.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/1959 e annotato al 7/12/1973)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1955-56 è istituita la Facoltà di Magistero presso l'Università di Palermo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

Art. 2

Le materie di insegnamento e le cattedre di ruolo, in numero di sette, saranno stabilite in conformità al vigente regolamento universitario.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della L.R. 6/59)

Al finanziamento della suddetta Facoltà sarà provveduto con i proventi delle tasse e con i contributi degli enti e degli istituti provinciali e regionali che ne assumono l'obbligo.

La Regione concorre al finanziamento della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo mediante un contributo annuo di lire 32 milioni con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rubrica "Pubblica istruzione".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 5/70; l'abrogazione decorre dall'anno accademico 1974/75 per effetto dell'art. 1 della L.R. 44/73.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1955.

RESTIVO