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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1955, n. 18

G.U.R.S. 24 marzo 1955, n. 14

Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

A favore degli alunni che frequentano la IV e V elementare e le scuole medie governative e regionali di ogni ordine e grado e di quelli delle scuole professionali regionali, scrutinati per profitto primi della classe, ed ai prescelti nei concorsi della crociata della bontà, che sono indetti dall'Assessorato della pubblica istruzione, sono istituiti, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56, premi regionali denominati "Premio turistico al merito scolastico" e "Premio turistico al merito della bontà".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

I premi di cui al precedente articolo, relativi al profitto, sono di numero pari a quello delle classi delle diverse scuole. In caso di parità di merito il premio è assegnato all'alunno più giovane.

I premi relativi alla crociata della bontà non possono eccedere l'uno per mille del numero complessivo degli alunni frequentanti le suddette scuole nella Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

I premi sono costituiti da un attestato del Governo regionale rilasciato, sulle direttive dell'Assessorato della pubblica istruzione, tramite le competenti Autorità scolastiche, e da un buono valido per una gita turistica nell'ambito della Regione a spese del Governo regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 4

I buoni per le gite turistiche sono utilizzabili nel termine improrogabile di mesi 12 dalla chiusura dell'anno scolastico ed in forma collettiva.

L'organizzazione delle gite è riservata all'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo di concerto con l'Assessore per la pubblica istruzione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 5

Gli itinerari ed i programmi delle gite turistiche sono adattati ai singoli corsi di studio ed alla residenza degli alunni nei limiti della spesa complessiva di cui al successivo articolo 6.

E' ammessa la spesa per gli accompagnatori ed istruttori per un numero complessivo non superiore al 6% dei partecipanti.

Gli accompagnatori ed istruttori di cui al comma precedente saranno prescelti fra gli insegnanti delle scuole a cui gli alunni appartengono.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 6

Per i fini della presente legge è stanziata la somma annua di L. 50.000.000 nello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana rubrica turismo e spettacolo a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Con decreto dell'Assessore per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 7

L'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo è autorizzato ad utilizzare i fondi a disposizione di cui al precedente art. 6 mediante apertura di credito ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1955.

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