
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1955, n. 16
G.U.R.S. 19 febbraio 1955, n. 8
Contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle Isole minori, comprese nel territorio della Regione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 45/1985)
(sostituito dall'art. 33 della L.R. 22/85 e modificato dall'art. 5 della L.R. 45/85)
Al fine di sovvenire alle necessità dei comuni delle isole minori, in relazione alla eccessiva onerosità, derivante dalla particolare situazione geografica, del servizio di nettezza urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del costo di gestione dei pubblici acquedotti e del rifornimento idrico, del costo della gestione e della manutenzione dei cimiteri, dei depuratori, degli impianti fognanti e di pubblica illuminazione, il Governo della Regione, è autorizzato a concedere ai comuni anzidetti un contributo, fino alla concorrenza massima del 75 per cento delle spese effettive per i servizi suindicati.
Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo provvede l'Assessore per gli Enti locali, di concerto con l'Assessore per le Finanze, in sede di approvazione dei bilanci preventivi dei singoli Comuni, determinando la misura del contributo in relazione alle effettive esigenze.