
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1956, n. 51
G.U.R.S. 16 ottobre 1956, n. 66
Istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è autorizzato ad istituire, in centri di maggiore interesse turistico del territorio nazionale, uffici di informazioni turistiche e mostre del turismo siciliano e ad assicurarne il funzionamento, ai fini dell'incremento del movimento turistico verso la Sicilia.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di lire quaranta milioni utilizzando fino all'intero limite della disponibilità le somme stanziate nel capitolo 351 e prelevando la differenza dal capitolo 34 del bilancio 1956-57.
Per i successivi esercizi la spesa annua sarà fissata con la legge di approvazione del bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.