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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1956, n. 51

G.U.R.S. 16 ottobre 1956, n. 66

Istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è autorizzato ad istituire, in centri di maggiore interesse turistico del territorio nazionale, uffici di informazioni turistiche e mostre del turismo siciliano e ad assicurarne il funzionamento, ai fini dell'incremento del movimento turistico verso la Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di lire quaranta milioni utilizzando fino all'intero limite della disponibilità le somme stanziate nel capitolo 351 e prelevando la differenza dal capitolo 34 del bilancio 1956-57.

Per i successivi esercizi la spesa annua sarà fissata con la legge di approvazione del bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 1956.

ALESSI