
LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1956, n. 48
G.U.R.S. 16 ottobre 1956, n. 66
Agevolazioni per le imprese zolfifere.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 4/1959)
La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata a concedere alle imprese minerarie zolfifere, esercenti in Sicilia, mutui occorrenti per completare il fabbisogno necessario per il pagamento regolare delle retribuzioni alle maestranze ed a tutti i dipendenti delle stesse imprese minerarie.
Detti mutui non possono eccedere l'ammontare massimo di L. 10.000 per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, durante il periodo aprile-dicembre 1956, per le imprese minerarie le cui miniere sono dichiarate sistemabili e per il periodo aprile 1956-dicembre 1957 per le imprese minerarie le cui miniere sono dichiarate ammodernabili ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni.
Le erogazioni debbono essere fatte in relazione al fabbisogno mensile necessario, su richiesta dell'impresa interessata, a termini del successivo art. 6. Con il primo pagamento sarà corrisposto il fabbisogno come sopra determinato relativo ai mesi precedenti.
I titolari dei permessi di ricerca, che, per ragioni connesse con le caratteristiche tecniche dell'impresa, svolgono lavori produttivi, possono essere ammessi ai mutui previsti in favore delle imprese ammodernabili purchè riconosciuti in possesso di adeguata capacità tecnica ed in attività di esercizio al 30 giugno 1956.
Detti mutui hanno una durata massima di tre anni.
Nel mese di gennaio 1957, in quello di luglio 1957 ed in quello di gennaio 1958, per i pagamenti rispettivamente effettuati nei periodi sino al 31 dicembre 1956, sino al 30 giugno 1957 e sino al 31 dicembre 1957, la Sezione di credito minerario provvede a stipulare il contratto definitivo di mutuo per il complessivo importo effettivamente corrisposto a ciascuna impresa, e richiede all'Amministrazione regionale il pagamento degli interessi calcolati a tale data, allo stesso tasso del mutuo, sulle singole somministrazioni effettuate.
I mutui di cui alla presente legge sono ammortizzabili in cinque anni, a decorrere dall'inizio del semestre solare successivo a quello in cui ha luogo la prima erogazione relativa al semestre precedente, con quote in conto capitale, variabili in ragione del dieci per cento sull'intero importo del prestito per il primo anno e del 15, 20, 25 e 30% per i rispettivi quattro anni successivi.
I mutui concessi ai titolari dei permessi di ricerca hanno una durata di tre anni e vanno ammortizzati con quote in conto capitale variabili in ragione del 20 per cento sull'intero importo dei prestiti per il primo anno, del 35 e del 45 per cento rispettivamente per il secondo e il terzo anno.
L'interesse dovuto al Banco è calcolato annualmente sul residuo debito alla fine dell'anno precedente.
I mutui di cui alla presente legge sono garantiti con la fidejussione della Regione, previa accensione di ipoteca nel grado possibile sulla miniera e sue pertinenze ovvero previa cessione, da parte delle imprese, di una quota parte della propria produzione in proporzione alle rate di ammortamento dei rispettivi mutui.
La concessione dei mutui è autorizzata per ogni singola impresa con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio di concerto con quello per il bilancio, da registrarsi alla Corte dei Conti. L'autorizzazione è accordata alla condizione che sulle somme mutuate per le finalità di cui alla presente legge, il Banco di Sicilia rinunzi ad ogni eventuale diritto di compensazione.
Gli interessi sui singoli mutui, calcolati secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sono a carico dell'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale accerta presso le singole imprese minerarie il fabbisogno preventivo, prima, e quello effettivo mensile, poi, delle somme occorrenti per conseguire gli scopi di cui alla presente legge.
L'Assessore per l'industria ed il commercio autorizzerà mensilmente la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, a consentire, in favore delle singole imprese minerarie zolfifere ammesse a beneficiare dei mutui previsti dalla presente legge, acconti sotto forma di prestiti che saranno regolati all'atto della stipula del contratto definitivo di mutuo di cui all'art. 2.
Le istanze, da rivolgersi all'Amministrazione dell'industria e del commercio, per essere ammesse al beneficio della presente legge, devono indicare la produzione mensile media della miniera ed il relativo presunto ricavo, il numero dei lavoratori dipendenti addetti stabilmente alla miniera, l'importo della loro retribuzione e le spese generali mensili, in maniera di poter determinare l'effettivo fabbisogno per i periodi aprile-dicembre 1956, o aprile 1956 dicembre 1957.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Amministrazione regionale provvede, sentiti i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori della azienda, al controllo dei dati indicati ai sensi dell'articolo precedente e dell'effettiva destinazione dell'ammontare del mutuo concesso per il saldo delle retribuzioni dovute alle maestranze ed al personale dipendente a norma di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla immediata decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, salvi gli effetti della fidejussione regionale, limitatamente alla parte del mutuo fino a quel momento erogata.
L'Assessore per l'industria e commercio è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione da lui presieduta e composta da tecnici esperti, studiosi e rappresentanti di categoria, cui è affidato il compito:
a) di accertare le effettive condizioni economiche e finanziarie delle imprese zolfifere;
b) di studiare ed indicare i mezzi più idonei per la conversione delle imprese non sane;
c) di formulare un piano tecnico-finanziario per la trasformazione e l'utilizzazione del prodotto zolfifero nel settore della agricoltura ed in quello dell'industria, con particolare riferimento alla utilizzazione dello zolfo come materia prima dell'industria chimica.
Con il decreto di nomina è fissata la remunerazione forfettaria dei componenti della Commissione anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni in vigore.
A tale fine è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori infra quattro mesi dalla data della sua costituzione.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la ulteriore spesa di lire 714.000.000 da iscrivere per L. 113.000.000 nel bilancio per l'anno finanziario 1956-57, e per L. 199.400.000, L. 157.800.000, L. 125 milioni 800.000, L. 84.400.000 e L. 33.600.000, nei bilanci per gli anni finanziari dal 1957-58 al 1961-62, rispettivamente.
Alla spesa relativa all'anno finanziario 1956-57, autorizzata con la presente legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al capitolo 34 del bilancio per l'anno finanziario medesimo.
La durata e le modalità tutte dei mutui di cui alla presente legge sono estese ai prestiti straordinari concessi dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19.
Gli interessi di detti prestiti sono per intero a carico dell'Amministrazione regionale per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
L'art. 16 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.975.000.000 da iscrivere:
- per |
140.000.000 |
nell'esercizio 1959-60; |
- per |
210.000.000 |
nell'esercizio 1960-61; |
- per |
295.000.000 |
nell'esercizio 1961-62; |
- per |
280.000.000 |
nell'esercizio 1962-63; |
- per |
250.000.000 |
nell'esercizio 1963-64; |
- per |
210.000.000 |
nell'esercizio 1964-65; |
- per |
180.000.000 |
nell'esercizio 1965-66; |
- per |
155.000.000 |
nell'esercizio 1966-67; |
- per |
110.000.000 |
nell'esercizio 1967-68; |
- per |
85.000.000 |
nell'esercizio 1968-69; |
- per |
45.000.000 |
nell'esercizio 1969-70; |
- per |
15.000.000 |
nell'esercizio 1970-71; |
Per gli scopi di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo 500.000.000 da iscrivere per Lire 375.000.000 all'anno negli esercizi dal 1955-56 al 1958-59.
Per gli scopi di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 nello esercizio 1955-56.
Le somme disponibili per minori impegni assunti negli stanziamenti di singoli esercizi previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate per gli scopi stessi negli esercizi successivi a quello 1970-71 e, comunque, non oltre il 1980-81".