
LEGGE REGIONALE 30 giugno 1956, n. 39
G.U.R.S. 7 luglio 1956, n. 41
Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui.
Art.
1
Nell'attuazione delle norme del capo secondo del titolo terzo della legge 27 dicembre 1950, n. 104, i coloni perpetui di godimento precedente al 27 dicembre 1950 avranno diritto alla assegnazione dei terreni che occupano.
Nel caso in cui risultino proprietari di altri terreni, la superficie da assegnare va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti di cui all'art. 38 della predetta legge.