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LEGGE REGIONALE 30 giugno 1956, n. 39

G.U.R.S. 7 luglio 1956, n. 41

Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nell'attuazione delle norme del capo secondo del titolo terzo della legge 27 dicembre 1950, n. 104, i coloni perpetui di godimento precedente al 27 dicembre 1950 avranno diritto alla assegnazione dei terreni che occupano.

Nel caso in cui risultino proprietari di altri terreni, la superficie da assegnare va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti di cui all'art. 38 della predetta legge.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre norme della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1956.

ALESSI