
LEGGE REGIONALE 23 aprile 1956, n. 30
G.U.R.S. 26 aprile 1956, n. 28
Istituzione del Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 46/1967 e annotato al 12/4/1967)
E' istituito, presso l'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, il Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport. (1)
Per effetto dell'art. 1 della L.R. 27/96, il Consiglio regionale per il turismo di cui alla presente, delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio:
a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge sui problemi, sulle iniziative e sui programmi annuali per i quali l'Assessore per il turismo e lo spettacolo ritenga di interpellarlo;
b) propone all'Assessore provvedimenti diretti a potenziare il turismo, lo spettacolo e lo sport in Sicilia.
(modificato dall'art. 36, comma 2, della L.R. 46/67)
Il Consiglio è composto da un Presidente scelto dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo e dei seguenti membri: (1)
1) un rappresentante del Commissariato nazionale per il turismo;
2) un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici;
3) un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione;
4) un rappresentante dell'Assessorato dei trasporti e comunicazioni;
5) il capo del servizio turismo dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;
6) il capo del servizio spettacolo e sport dell'Amministrazione regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport;
7) i presidenti degli Enti provinciali del turismo e, in loro vece, i direttori appositamente delegati;
8) due rappresentanti delle Aziende di soggiorno e turismo della Sicilia;
9) un rappresentante delle Aziende di cura della Sicilia;
10) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.);
11) un rappresentante del Touring Club Italiano;
12) un rappresentante del Comitato Olimpionico nazionale Italiano (C.O.N.I.);
13) un rappresentante del Club Alpino Italiano (C.A.I.);
14) un rappresentante dell'Automobile Club Italiano (A.C.I;);
15) un rappresentante dell'Associazione regionale degli albergatori;
16) un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;
17) un rappresentante dei produttori cinematografici;
18) tre rappresentanti dell'A.G.I.S. di cui uno per la lirica, uno per la prosa ed uno per la cinematografia;
19) tre rappresentanti dei lavoratori di cui uno dell'albergo, uno dello spettacolo ed uno delle agenzie di viaggio;
20) uno esperto per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport.
In ordine alla composizione del Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport, istituito con la presente, si veda l'art. 36, commi 1 e 3 della L.R. 46/67.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale per il turismo e lo spettacolo, di grado non inferiore al IX.
Il Consiglio è convocato dal Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seno al Consiglio sono costituite tre Commissioni, alle quali può essere affidata dal presidente la trattazione degli argomenti specifici attinenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport.
Esse sono così composte:
a) Commissione per il turismo.
Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'art. 3, nonchè il rappresentante dei lavoratori delle agenzie di viaggio di cui al n. 19 e l'esperto in materia di turismo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.
b) Commissione per lo spettacolo.
Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 10, 17 e 18 dell'art. 3, nonchè il rappresentante dei lavoratori dello spettacolo di cui al n. 19 e lo esperto in materia di spettacolo di cui al n. 20 dello stesso art. 3.
c) Commissione per lo sport.
Vi fanno parte i componenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 3, nonchè l'esperto in materia di sport di cui al n. 20 dello stesso articolo 3.
Dette Commissioni sono presiedute dallo stesso Presidente o da un suo delegato scelto tra i rispettivi componenti.
Ai componenti il Consiglio regionale si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 7 agosto 1952, n. 14, ratificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42.
La spesa per il funzionamento del Consiglio farà carico all'apposito capitolo del bilancio della Regione.