Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1956, n. 24

G.U.R.S. 4 aprile 1956, n. 24

Sovvenzioni agli istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti doganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 1

Agli Istituti scientifici delle università siciliane, che importano macchine, apparecchiature e strumenti speciali destinati a servire per scopi scientifici o didattici, può essere concessa una sovvenzione pari all'ammontare dei diritti doganali afferenti alle importazioni medesime.

La sovvenzione viene concessa con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione, da emettersi previamente all'acquisto dei macchinari da importare, in seguito a circostanziata domanda del rettore dell'università.

La erogazione della sovvenzione, nell'importo corrispondente ai diritti doganali dovuti, è effettuata in seguito a presentazione delle bollette doganali di importazione definitiva.

Il trasferimento degli impianti non preventivamente autorizzato importa la decadenza dal beneficio e la restituzione alla cassa della Regione dell'ammontare della sovvenzione concessa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando le somme necessarie dal cap. 251 del bilancio della Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1956.

ALESSI