
LEGGE REGIONALE 27 marzo 1956, n. 19
G.U.R.S. 30 marzo 1956, n. 22
Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le unità ospedaliere circoscrizionali.
Art.
1
Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 450.000.000 da iscriversi per L. 200.000.000 nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso e per L. 250.000.000 nel bilancio dell'esercizio finanziario 1956-57.