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LEGGE REGIONALE 27 marzo 1956, n. 21

G.U.R.S. 30 marzo 1956, n. 22

Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, si intendono trasferite sulla indennità dovuta a norma dell'art. 42 della detta legge.

Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni previste al comma precedente, gli obblighi previsti dai titoli I e II della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 marzo 1956.

ALESSI