
LEGGE REGIONALE 27 marzo 1956, n. 21
G.U.R.S. 30 marzo 1956, n. 22
Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprietà.
Art.
1
Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprietà tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, si intendono trasferite sulla indennità dovuta a norma dell'art. 42 della detta legge.
Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni previste al comma precedente, gli obblighi previsti dai titoli I e II della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.