
LEGGE 15 marzo 1956, n. 238
G.U.R.I. 14 aprile 1956, n. 90
Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.
Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.
(modificato dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 9, comma 7, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367)
In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi lire ventimilioni, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO