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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1956, n. 11

G.U.R.S. 20 febbraio 1956, n. 13

Modifiche alla legge istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

Art. 1

L'art. 4 della legge 18 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

"Per le case da costruire, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'E.S.C.A.L.

Ove il Comune non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per provvedere a proprie spese all'acquisto, previa attestazione del competente organo di controllo, l'E.S.C.A.L. provvede all'acquisto diretto dell'area, e nel caso che questo non sia possibile, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, aggiungendo la relativa spesa all'importo dei lavori da eseguire.

Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'E.S.C.A.L.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge sulle espropriazioni sopracitata".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

Art. 2

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzia per i mutui che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori contrae, sostituendo ai Comuni per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949 n. 408.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 febbraio 1956.

ALESSI