
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1956, n. 11
G.U.R.S. 20 febbraio 1956, n. 13
Modifiche alla legge istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
L'art. 4 della legge 18 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:
"Per le case da costruire, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'E.S.C.A.L.
Ove il Comune non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per provvedere a proprie spese all'acquisto, previa attestazione del competente organo di controllo, l'E.S.C.A.L. provvede all'acquisto diretto dell'area, e nel caso che questo non sia possibile, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, aggiungendo la relativa spesa all'importo dei lavori da eseguire.
Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'E.S.C.A.L.
L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge sulle espropriazioni sopracitata".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
Il Governo della Regione è autorizzato a concedere garanzia per i mutui che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori contrae, sostituendo ai Comuni per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949 n. 408.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.