
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1956, n. 7
G.U.R.S. 2 febbraio 1956, n. 7
Modifiche alla legge 8 agosto 1949, n. 49, sulle attribuzioni dell'Assessorato per il turismo e lo spettacolo.
All'art. 2 della legge 8 agosto 1949, n. 49, è aggiunto il seguente comma:
"Per l'attuazione di iniziative relative alle materie di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1, sono ammesse aperture di credito ai sensi della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, nei limiti delle spese preventivate per ogni singola manifestazione".
All'art. 4 della legge 8 agosto 1949, n. 49, è aggiunto il seguente comma:
"Quando le iniziative sono assunte dagli Enti provinciali per il turismo, fermo restando il limite sopra indicato per la determinazione del contributo, il pagamento del relativo ammontare può essere disposto in base ai preventivi deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione ed approvati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo.
Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti, comunque, a presentare, ad iniziative realizzate, i consuntivi di spesa".