
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1956, n. 8
G.U.R.S. 2 febbraio 1956, n. 7
Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2014)
Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali
(modificato dall'art. 11, comma 9, della L.R. 26/2012 e sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.R. 1/2014)
1. Al Presidente della Regione è attribuita un'indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.
Rimborsi ed indennità
(sostituito dall'art. 57, comma 6, della L.R. 10/99 e sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1/2014)
1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le disponibilità di cui al capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56.