
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1956, n. 5
G.U.R.S. 2 febbraio 1956, n. 7
Modifica all'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29.
Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, è modificato come segue:
"Per i terreni espropriati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l'Intendente di finanza, dietro istanza dei proprietari interessati od anche dell'ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, dispone che per il pagamento della imposta fondiaria, nonchè di qualsiasi altra imposta e contributo, afferenti, alla data di rilascio, a favore dell'ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, la quota dei cespiti soggetta a conferimento, venga escusso l'ente predetto cui fa carico anche l'indennità di mora dovuta all'esattore, con divieto all'esattore stesso di compiere qualsiasi procedura a carico dell'iscritto a ruolo".