
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1957, n. 56
G.U.R.S. 26 ottobre 1957, n. 58
Provvedimenti per la ricostituzione della piccola proprietà fondiaria nei comprensori di bonifica.
Al fine di tutelare la piccola proprietà, i piani di espropriazione occorrenti per la esecuzione di opere dirette alla costruzione di invasi per l'irrigazione ed opere connesse, per la esecuzione delle quali si sia reso indispensabile procedere ad esproprio, che saranno predisposti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, o dagli Enti concessionari delle opere, devono prevedere la ricostituzione, nell'ambito del comprensorio irriguo, delle piccole aziende soggette ad espropriazione.
I proprietari soggetti all'espropriazione per le opere e le cui aziende andrebbero ricostituite, possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano, dichiarare di rinunciare alla ricostituzione, nel qual caso si procederà alla liquidazione della indennità di esproprio. Della pubblicazione del piano deve essere dato avviso ai proprietari interessati.
Il piano particolareggiato delle espropriazioni è approvato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Tale approvazione tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità anche per le espropriazioni dirette alla ricostituzione aziendale prevista nel primo comma del presente articolo.
L'approvazione del piano di cui al comma precedente comporta il trasferimento del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costituzione delle eventuali servitù prediali imposte nel piano stesso.
La ricostituzione delle piccole aziende previste nel primo comma dell'articolo precedente viene effettuata con terreni di equivalente produttività e quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) gli espropriati non possiedano beni rustici di estensione superiore a quella stabilita dalle leggi sulla piccola proprietà contadina;
2) i terreni espropriati comprendano almeno la metà della estensione posseduta e comunque non abbiano un reddito imponibile inferiore a lire 320;
3) i terreni espropriati siano utilizzabili agrariamente;
4) gli espropriati non siano proprietari, nel comprensorio che sarà reso irriguo, di altri terreni di estensione superiore alla metà di quelli espropriati.
La esistenza delle condizioni sopraindicate è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e va riferita al momento della approvazione della perizia dei lavori.
Per i fini indicati nell'art. 1, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste e gli Enti concessionari sono autorizzati ad espropriare proprietà rustiche del comprensorio irriguo di estensione superiore ai 30 ettari e sino alla concorrenza del 30 per cento della loro estensione.
La scelta dei terreni da espropriare deve cadere su quelli dei proprietari che più direttamente si avvantaggiano delle opere sopraindicate.
Ove i terreni espropriati ai sensi dell'art. 3 non siano sufficienti alla ricostituzione di tutte le aziende, i proprietari che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 della presente legge e siano esclusi dall'assegnazione delle aziende ricostituite sono preferenzialmente ammessi ai benefici contemplati dalla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24.
I piccoli proprietari che abbiano subito espropriazioni per l'esecuzione di opere di bonifica, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, sono ammessi ai benefici contemplati dalla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere in corso, quando le pratiche di espropriazione non siano definite e concluse con l'effettivo pagamento della indennità di esproprio.
Per la determinazione della indennità da corrispondere per i terreni espropriati per ragioni di pubblica utilità, in applicazione della presente legge, nonchè di tutte le altre attinenti alle materie dell'agricoltura, della bonifica e delle foreste, non si tiene conto del maggior valore acquistato dai terreni stessi in conseguenza di opere, apporti o migliorie, o di quant'altro eseguito direttamente dallo Stato, dalla Regione o da qualsiasi altro Ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonchè delle quote di contributi o sussidi erogati da pubbliche Amministrazioni.
Gli oneri di carattere finanziario derivanti dalla espropriazione dei terreni necessari per il riordinamento della piccola proprietà fondiaria nei comprensori irrigui, nonchè quelli derivanti dagli adempimenti previsti dalla presente legge sono compresi nel costo effettivo dell'opera pubblica e gravano sui normali stanziamenti previsti in bilancio o nelle leggi per la bonifica e l'irrigazione, salvi gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge di bilancio.