
LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 23 dicembre 1957, n. 317
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti Allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica, nonché dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.
Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dell'art. 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione dell'unione doganale prevista dal capitolo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI
PELLA
TAMBRONI
GONELLA
ANDREOTTI
MEDICI
MORO
COLOMBO
ANGELINI
GAVA
GUI
CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA