Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1957, n. 54

G.U.R.S. 25 settembre 1957, n. 54

Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.

Art. 2

Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore all'Amministrazione civile e solidarietà sociale, d'intesa con l'Assessore all'igiene e sanità ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3

La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale con quello per l'igiene e la sanità.

Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente legge sono registrati a tassa fissa.

Art. 4

Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale.

Art. 5

La gestione delle colonie costituite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per la Amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, ai Patronati scolastici, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e ad Enti pubblici, Organizzazioni od Enti legalmente costituiti aventi finalità assistenziali, con apposita convenzione da stipularsi fra l'Assessore medesimo e l'Ente interessato, previa inclusione di clausole comminatorie, per il caso di inosservanza delle norme inerenti alle modalità di gestione, custodia e conservazione delle opere stabili e delle attrezzature.

Art. 6

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di L. 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-59 e 1959-60.

Per le finalità di cui all'art. 4 si provvede con la spesa di L. 150 milioni, ripartita in eguale misura per gli esercizi indicati al comma precedente.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 settembre 1957.

LA LOGGIA