
LEGGE REGIONALE 20 settembre 1957, n. 54
G.U.R.S. 25 settembre 1957, n. 54
Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.
Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore all'Amministrazione civile e solidarietà sociale, d'intesa con l'Assessore all'igiene e sanità ed è approvato dalla Giunta regionale.
La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale con quello per l'igiene e la sanità.
Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente legge sono registrati a tassa fissa.
Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale.
La gestione delle colonie costituite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per la Amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, ai Patronati scolastici, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e ad Enti pubblici, Organizzazioni od Enti legalmente costituiti aventi finalità assistenziali, con apposita convenzione da stipularsi fra l'Assessore medesimo e l'Ente interessato, previa inclusione di clausole comminatorie, per il caso di inosservanza delle norme inerenti alle modalità di gestione, custodia e conservazione delle opere stabili e delle attrezzature.
All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di L. 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-59 e 1959-60.
Per le finalità di cui all'art. 4 si provvede con la spesa di L. 150 milioni, ripartita in eguale misura per gli esercizi indicati al comma precedente.