
LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 44
G.U.R.S. 1 agosto 1957, n. 41
Aggiunta all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.
Testo annotato al 30/7/1973
Art.
1
All'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, è aggiunto il seguente numero:
"10) sussidi e concorsi finanziari ad Enti ed Associazioni giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di prestare assistenza ai mutilati o menomati negli arti, i quali non godano di nessuna protezione sociale nè fruiscano di assegni o pensioni di sorta". (1)
(1)
Il numero 10) dell'art. 1 della L.R. 65/53 è stato sostituito dall'art. 2 della L.R. 34/73.