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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 44

G.U.R.S. 1 agosto 1957, n. 41

Aggiunta all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

Testo annotato al 30/7/1973

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

All'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, è aggiunto il seguente numero:

"10) sussidi e concorsi finanziari ad Enti ed Associazioni giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di prestare assistenza ai mutilati o menomati negli arti, i quali non godano di nessuna protezione sociale nè fruiscano di assegni o pensioni di sorta". (1)

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 1957.

LA LOGGIA