
LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 46
G.U.R.S. 1 agosto1957, n. 41
Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.
Testo annotato al 12/7/1965
Art.
1
Il termine del 31 dicembre 1957 previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1959.
(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 65, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi.