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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 46

G.U.R.S. 1 agosto1957, n. 41

Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

Testo annotato al 12/7/1965

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(1)

Il termine del 31 dicembre 1957 previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1959.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 65, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 1957.

LA LOGGIA