
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 29 luglio 1957, n. 47
G.U.R.S. 1 agosto 1957, n. 41
Istituzione di un Centro regionale di profilassi visiva.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
E' istituito il Centro regionale di profilassi visiva con sede in Palermo, presso l'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità;
Il Centro si propone l'accertamento, la profilassi e la terapia delle minorazioni visive dipendenti da ametropie e da ambliopie, della infanzia scolastica e di quella comunque reperibile fino all'età di anni 14.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'Assessore regionale all'igiene ed alla sanità è autorizzato a stipulare con le Università di Messina, Catania e Palermo, ed eventualmente con gli ospedali attrezzati aventi sede in dette città, apposite convenzioni per la istituzione delle sezioni di ortottica, di cui all'articolo precedente.
E' altresì autorizzato a stipulare convenzioni, con gli Enti provinciali antitracomatosi preposti all'accertamento, alla profilassi ed alla terapia del tracoma, al fine di reperire od avviare alle sezioni di ortottica di cui all'art. 2 i soggetti ametropi ed ambliopi od eventualmente a provvedere localmente alla terapia dei medesimi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'onere dell'accertamento ed eventuale terapia delle minorazioni visive, di cui al 2° comma dell'articolo 1, è demandato al Centro che si avvale, all'effetto, dell'opera dei patronati scolastici di ciascun Comune.
Il Centro rimborsa ai Patronati scolastici le spese anticipate, sulla base di note specifiche dimostrative, dagli stessi trimestralmente presentate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità. Esso è composto:
1) dai direttori delle cliniche oculistiche delle tre Università dell'Isola;
2) da un medico provinciale dell'Isola designato dall'Assessore regionale all'igiene ed alla sanità;
3) da un tecnico scolastico, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione;
4) da un rappresentante dei patronati scolastici, scelto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, tra i designati dai Consorzi provinciali dei patronati medesimi;
5) dal direttore regionale della sanità o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore regionale all'igiene ed alla sanità; esso dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
I membri che ne fanno parte possono essere riconfermati.
L'Assessore regionale per l'igiene e la sanità ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Per gli scopi previsti dalla presente legge è stanziata la spesa annua di L. 25 milioni da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica "Igiene e Sanità".
Variazioni in aumento o in diminuzione possono essere approvate con la legge di bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Il Governo della Regione, è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.