
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1957, n. 41
G.U.R.S. 23 luglio 1957, n. 39
Correzione di errore materiale contenuto nella legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2.
Art.
1
Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 le parole: "Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma".