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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1957, n. 41

G.U.R.S. 23 luglio 1957, n. 39

Correzione di errore materiale contenuto nella legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 le parole: "Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 luglio 1957.

LA LOGGIA