
LEGGE REGIONALE 7 giugno 1957, n. 29
G.U.R.S. 8 giugno 1957, n. 29
Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la costruzione dell'Aeroporto Civile di Palermo, in misura pari al 40% del costo di costruzione riconosciuto ammissibile, ad integrazione del concorso statale autorizzato con la legge 5 maggio 1956, n. 524.
Per i fini indicati nel precedente articolo è autorizzata la spesa ripartita di L. 2 miliardi di cui lire 1.100.000.000 a carico dell'anno finanziario in corso e lire 100.000.000 annue a carico degli esercizi successivi.
Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte per L. 1.000.000.000 utilizzando le disponibilità esistenti sulla spesa autorizzata con il n. 4 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e per L. 100.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità del Cap. 34 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524 l'Assessore ai Lavori Pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione.
La somministrazione delle somme occorrenti in relazione all'andamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Aeroporto è fatta in favore del Capo Ufficio regionale della strada con decreto dell'Assessore per il Bilancio, di concerto con quello dei Lavori Pubblici.
E' autorizzata la spesa di L. 25 milioni da stanziare nell'esercizio in corso, per studi, indagini, sondaggi meccanici e progettazione delle opere relative alla costruzione dell'Aeroporto da accreditarsi al Capo dell'ufficio regionale della strada.
Per la relativa copertura si provvede utilizzando le disponibilità del capitolo n. 34 del bilancio della Regione.
Per la esecuzione delle opere previste nell'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione all'andamento dei lavori ad anticipare ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, le quote della spesa prevista dall'art. 2 ricadenti nell'esercizo successivo.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, numero 17, le quote dei contributi ricadenti sul bilancio dello Stato sempre che dagli atti emanati dal competente Ministero risulti che le rate annuali dei contributi predetti siano versate all'entrata del bilancio della Regione a scomputo della anticipazione predetta.