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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1957, n. 30

G.U.R.S. 12 giugno 1957, n. 30

Provvidenze straordinarie per lo sviluppo turistico delle Isole Minori della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Per l'esecuzione di opere pubbliche connesse allo sviluppo del turismo nelle Isole Minori della Regione è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da ripartirsi in tre esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2

Le opere previste dal precedente articolo 1 sono eseguite dall'Assessorato del LL.PP. su richiesta dell'Amministrazione regionale per il turismo.

Art. 3

La concessione delle sovvenzioni prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, è estesa, per le iniziative turistiche da attuarsi nell'ambito delle Isole Minori, alla costruzione, ampliamento e completamento di attrezzature, opere ed impianti climatici, termali, sportivi e balneari e a quelli tendenti a sopperire alla mancanza o alla insufficienza di pubblici servizi.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da ripartirsi in cinque esercizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 4, dell'articolo 5, primo comma e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8.

Art. 4

I lavori relativi alle iniziative ammesse a sovvenzione a norma dell'articolo precedente sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con successive aggiunte e modifiche e possono essere dichiarati urgenti e indifferibili dalla Amministrazione regionale per il turismo.

Art. 5

In favore di Enti pubblici o di privati che istituiscono servizi turistici verso le Isole Minori della Regione possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

I contributi previsti dal comma precedente sono corrisposti per l'esercizio di itinerari turistici preventivamente approvati dall'Amministrazione regionale per il turismo.

La concessione del contributo è disposta con provvedimento dell'Amministrazione regionale per il turismo, di concerto con l'Amministrazione regionale ai trasporti, previa stipula di apposita convenzione, sentito il Consiglio di Giustizia amministrativa. La misura del contributo in favore di privati non può superare il 40 per cento del costo di esercizio relativo all'itinerario per il quale il contributo è accordato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 210 milioni da ripartirsi in sette esercizi, a decorrere da quello in corso.

E' autorizzata, altresì, l'ulteriore spesa che, in rapporto alle effettive esigenze, si renda necessaria, nella misura che sarà determinata annualmente con legge di bilancio, fino al limite massimo di 20 milioni.

Art. 6

Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore per il bilancio, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1957.

LA LOGGIA