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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1957, n. 24

G.U.R.S. 16 marzo 1957, n. 14

Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

TITOLO I

Agevolazioni per gli acquisti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 1

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni, per la parte del mutuo che superi i due terzi del valore del fondo, valutato a norma dell'art. 3.

E' autorizzata, altresì l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli Istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.

Il concorso della Regione negli interessi, previsto dal comma precedente, ha luogo:

a) per i prestiti diretti ad integrare la somma ammessa a contributo, concessa dagli Istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni e fino alla concorrenza massima del 34% del valore del fondo valutato a norma dell'art. 3;

b) per l'intero ammontare del valore del fondo valutato a norma dell'art. 3 quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risoluti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) per i prestiti in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 2

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, sempre che riguardino acquisti di terreni destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiore ai sei ettari per ciascun beneficiario. Si può prescindere dalla limitazione qualitativa ove l'acquisto sia diretto ad arrotondamento della azienda ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente nella concessione dei benefici previsti dal precedente articolo 1 è data preferenza agli attuali conduttori dei fondi oggetto della vendita, purchè posseggano i requisiti richiesti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Nella concessione dei prestiti saranno preferiti, a parità delle altre condizioni, i lavoratori capi di famiglie numerose.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 3

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge sono concessi, dopo aver sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere di una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un tecnico dell'Istituto mutuante, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale e da due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura su terne designate dalle organizzazioni di categoria.

La determinazione della congruità del prezzo dei terreni oggetto della presente legge va riferita alla produttività dei singoli lotti.

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Art. 4

I prestiti indicati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 non possono essere concessi se i terreni da acquistare siano stati oggetto di provvedimenti in applicazione del VII comma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, o siano compresi tra quelli conferiti o conferibili in applicazione del titolo III dell'anzidetta legge.

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Art. 5

L'ammortamento dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 avrà luogo in un periodo di trenta anni; quello dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alla lettera c) avrà luogo in un periodo di cinque anni.

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Art. 6

L'inizio dell'ammortamento dei prestiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 può essere protratto di anni tre. In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.

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Art. 7

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 62 milioni annui. Il limite di impegno annuale è così ripartito:

- L. 12 milioni per gli scopi di cui alla lettera a) dell'art. 1.

- L. 45 milioni per gli scopi di cui alla lettera b) dell'art. 1.

- L. 5 milioni per gli scopi di cui alla lettera c) dell'art. 1.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Le quote del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge sono versate direttamente a favore degli Istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

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Art. 8

Per gli acquirenti di lotti in applicazione della presente legge si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso in dipendenza della presente legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

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TITOLO II

Norme per il consolidamento della piccola proprietà contadina gravata da canoni enfiteutici.

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Art. 9

(1)

La garanzia prevista dal primo comma dell'art. 1 ed i benefici previsti dalla lettera b) del terzo comma dello stesso articolo possono essere concessi, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi, di estensione non superiore a 6 ettari, sui quali lo enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrano le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10% della indennità di espropria calcolata a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione alla situazione del fondo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 21 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alla affrancazione la cui domanda sia proposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge.

La Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti sulla situazione del fondo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esprime parere sulla determinazione della indennità che sarebbe dovuta a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 123 del 4 luglio 1957

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 10

Alle concessioni enfiteutiche effettuate ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, nei casi in cui i relativi canoni superino il 10% della indennità prevista dall'art. 42 della legge 27 dicembre 1950, n. 104 non si applicano le esenzioni dal computo e dal conferimento previsto dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, nonchè i benefici previsti dall'art. 11 del sopracitato D.L. 24 febbraio 1948, n. 114. (1)

Le norme di cui al precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il concedente riduca il canone entro i limiti sopra specificati, ovvero trasformi, d'accordo con l'enfiteuta, in vendita il contratto enfiteutico. (1)

I terreni eventualmente espropriati per effetto del primo comma del presente articolo saranno assegnati ai titolari dei contratti enfiteutici eventualmente risolti limitatamente alla superficie che formava oggetto dei rispettivi contratti.

Le concessioni enfiteutiche consentite ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 tra il 27 dicembre 1950 e il 21 marzo 1951, se adeguate dal concedente nei limiti del primo comma del presente articolo, o se trasformate d'accordo con l'enfiteuta, in vendite, pur non considerandosi valide ai fini del computo della proprietà soggetta a conferimento, e non godendo del beneficio di cui all'art. 11 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, saranno computate nella quota ancora da conferire, se comprese nel piano di conferimento. (1)

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4, del presente articolo con sentenza n. 123 del 4 luglio 1957

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 11

L'ammortamento dei mutui contratti per l'affrancazione dei canoni di cui ai precedenti articoli avrà luogo in un periodo di trenta anni.

Ai mutui concessi ai sensi del presente titolo si applicano anche le norme del precedente articolo sei.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 12

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui agli articoli precedenti è autorizzato per l'esercizio 1956-57 il limite trentennale di impegno di lire cinque milioni.

Alle ulteriori eventuali esigenze sarà provveduto con la legge di bilancio.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

TITOLO III

Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti miglioratari.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 13

L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi, fino al 66% della spesa, per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, nel caso in cui il proprietario abbia stipulato o stipuli contratti poliennali di affitto miglioratario per coltivatori diretti, nei quali sia prevista, al termine del rapporto, l'attribuzione in piena proprietà ai coltivatori medesimi, mediante sorteggio, di parte del terreno concesso.

L'ammissione ai contributi è disposta con decreto dell'Assessore, previo parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, in base ad un piano di impiego che dovrà prevedere la destinazione prevalente delle somme alla remunerazione dell'opera personale prestata dal coltivatore e dalla sua famiglia nell'esecuzione delle trasformazioni. La Commissione valuta la congruità della parte da destinare al sorteggio, in rapporto alle modalità del contratto.

Per l'erogazione dei contributi di cui ai primo comma è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di 50 milioni, da prelevare dal cap. 34 del bilancio dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi, con apposito articolo della legge di bilancio, sarà autorizzata la spesa annua occorrente.

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TITOLO IV

Disposizioni comuni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 14

Le norme ed agevolazioni anche fiscali del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni, si applicano, in quanto non incompatibili, alla presente legge.

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Art. 15

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a stipulare, nell'interesse della Regione, apposite convenzioni con gli Istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei mutui previsti dalla presente legge.

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Art. 16

Per provvedere alle spese necessarie al funzionamento delle Commissioni previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'esercizio in corso.

La legge di bilancio provvederà per gli esercizi futuri.

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Art. 17

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo della Regione emanerà le norme regolamentari per la sua esecuzione.

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Art. 18

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 14/68.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 marzo 1957.

LA LOGGIA