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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 21

G.U.R.S. 2 marzo 1957, n. 12

Collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso Aziende pubbliche e private.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 1

L'Amministrazione centrale della Regione Siciliana, gli Enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, nonchè gli Enti locali della Regione, per ogni Ufficio o stabilimento dotato di centralino telefonico sono tenuti ad assumere, con la qualifica di centralinista, un cieco diplomato da apposita scuola o da corsi professionali all'uopo istituiti, finanziati o riconosciuti dalla Regione o dallo Stato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 2

L'assunzione da parte della Regione del personale previsto dall'articolo precedente, indipendentemente dal titolo di studio posseduto dall'aspirante è fatta con riferimento al gruppo C (carriera esecutiva) e con la qualifica "in prova", a meno che non vi ostino le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.L.P. 12 aprile 1951, n. 18, nel qual caso viene immesso nei ruoli speciali transitori.

Al personale assunto a termini del comma precedente, eccezione fatta per quello immesso nei ruoli speciali transitori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'assunzione del personale previsto dal presente articolo può essere fatta anche in soprannumero ai posti di organico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 3

Il personale previsto dalla presente legge assunto da Enti pubblici dipendenti o vigilati dalla Regione nonchè dagli Enti locali della Regione, sarà immesso nel ruolo della carriera esecutiva dagli Enti medesimi, previa adozione di apposita delibera.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 4

L'obbligo dell'assunzione dei centralinisti telefonici ciechi è esteso alle aziende private che esplicano la loro attività in Sicilia, dotate di centralino telefonico e che abbiano più di cento dipendenti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 5

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Assessorato regionale per il Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale, che l'esercita con l'ausilio degli Organi regionali della Unione Italiana Ciechi.

L'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Organi regionali dell'Unione Italiana Ciechi, stabilirà, con regolamento, le modalità di assunzione dei ciechi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 6

Per le inadempienze alla presente legge da parte dei datori di lavoro privati si provvede ai sensi delle vigenti leggi sulla assunzione obbligatoria.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 7

Agli oneri ricadenti sul bilancio della Regione in dipendenza delle assunzioni disposte ai termini dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio relativi agli oneri per il personale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 1957.

LA LOGGIA