
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1958, n. 22
G.U.R.S. 9 agosto 1958, n. 48
Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori".
Testo annotato al 26/3/2002
L'Assessore ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori comunali.
Per effetto dell'art. 112 della L.R. 2/2002, l'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'articolo annotato, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.