Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1958, n. 22

G.U.R.S. 9 agosto 1958, n. 48

Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori".

Testo annotato al 26/3/2002

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(1)

L'Assessore ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori comunali.

(1)

Per effetto dell'art. 112 della L.R. 2/2002, l'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'articolo annotato, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1958

LA LOGGIA