
LEGGE REGIONALE 7 maggio 1958, n. 14
G.U.R.S. 7 maggio 1958, n. 27
Norme sul personale della Regione.
Testo annotato al 15/7/1959
In applicazione dei decreti legislativi coordinati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche e dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, i coefficienti di stipendio per il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956, sono quelli di cui alla tabella unica allegata al predetto decreto 11 gennaio 1956, n. 19 secondo le corrispondenze previste negli articoli 73, 77, 80 e 82 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 rispetto alle qualifiche cui detti coefficienti sono attribuiti.
Al personale di grado VIII di gruppo C corrisponde la qualifica di archivista principale ed il coefficiente n. 325.
Il personale dei ruoli centrali dell'Amministrazione regionale continua ad essere denominato secondo le qualifiche indicate nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 34 pur essendo applicabili allo stesso le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato in relazione alla corrispondenza delle carriere determinate in conformità al precedente primo comma, e tutte le altre norme previste da particolari stati giuridici.
Agli Ispettori regionali di 1a e 2a classe di cui alla tabella N alligata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, è attribuito provvisoriamente il coefficiente 900, indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, corrispondente al grado IV indicato dall'art. 29 della predetta legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.
Il Governo della Regione è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, in rapporto al trattamento economico di cui al precedente articolo.
Il personale necessario per il funzionamento dei servizi di cui al comma precedente è prelevato da quello attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 47 del 9-15 luglio 1959, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Il personale non di ruolo, anche se proveniente da altre Amministrazioni e che da atti di ufficio di data certa risulti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1957 presso i singoli rami dell'Amministrazione centrale della Regione e presso uffici centrali dipendenti, con qualunque qualifica e forma, e con mansioni corrispondenti a quelle dei gruppi A, B, C, subalterni, e di operai salariati, è inquadrato in appositi ruoli speciali di personale in rapporto al titolo di studio posseduto, sempre, che ricorrano le seguenti condizioni:
1) che l'interessato abbia prestato regolare servizio;
2) che l'interessato abbia la cittadinanza italiana, risulti di regolare condotta morale e non abbia riportato condanne per delitti non colposi.
Al personale di cui al precedente articolo è esteso, in quanto applicabile e sulla base del titolo di studio posseduto, il trattamento economico e lo stato giuridico del grado iniziale vigente per il personale della corrispondente categoria dei ruoli speciali transitori, salvo le limitazioni di cui al successivo art. 5. Al personale che svolge effettive mansioni di operaio viene attribuito il trattamento economico del personale subalterno.
L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato, su domanda dell'interessato, da presentare entro i 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione e degli Assessori rispettivamente competenti.
Con successiva legge saranno stabiliti i requisiti e le condizioni per il passaggio del personale indicato nella presente legge nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.
Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti, di diurnisti e di personale comunque denominato presso gli uffici della Amministrazione centrale della Regione, presso le Amministrazioni di enti pubblici istituiti con legge regionale e sottoposti alla vigilanza della Regione.
In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. (1)
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/59, le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano anche agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale nonchè alle aziende speciali ed autonome della Regione.
Le norme contenute nell'art. 6 si applicano a tutti gli Enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione.
Gli amministratori della Regione e degli enti indicati nei precedenti articoli che abbiano emesso provvedimenti di assunzione in violazione alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, sono personalmente e solidalmente responsabili degli impegni di spesa conseguenti all'assunzione. (1)
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/59, le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano anche agli uffici periferici dell'Amministrazione regionale nonchè alle aziende speciali ed autonome della Regione.
L'Assessore al Bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 13, 21, 22 e 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.