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DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1958, n. 6

G.U.R.S. 26 luglio 1958, n. 44

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 4/1/1968 n. 1)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58;

Considerato che occorre provvedere alla emanazione di norme regolamentari per la esecuzione della predetta legge;

Visto il proprio decreto n. 368-A del 5 dicembre 1957;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 aprile 1958;

Udito il Consiglio di Giustizia Amministrativa;

DECRETA

Art. 1

Presentazione dell'istanza e documenti da allegare

Per ottenere l'assegno previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, i vecchi lavoratori che si trovino in possesso dei requisiti indicati negli articoli 1 e 2 della legge stessa, debbono presentare, al locale Ente comunale di assistenza, istanza in carta libera diretta all'Amministrazione regionale della solidarietà sociale, corredata dei seguenti documenti in carta libera:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) stato di famiglia;

3) certificato di povertà rilasciato dal Comune;

4) certificato di residenza rilasciato dal Comune in cui il richiedente risiede all'atto della presentazione della istanza, attestante la data di inizio della residenza stessa;

5) certificato di impossidenza rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle II.DD.;

6) certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro eventualmente succedentisi nel caso di prestazione di opera manuale presso datori di lavoro diversi, attestante il periodo o i periodi di lavoro prestato e le mansioni svolte nonchè la retribuzione percepita;

7) dichiarazione dell'interessato rilasciata in presenza del sindaco, o di chi ne fa le veci, attestante che il richiedente l'assegno:

a) non beneficia degli alimenti;

b) non è ospitato o ricoverato in istituti le cui rette siano a carico di enti pubblici;

c) non gode di pensioni, assegni di vecchiaia o invalidità o riversibilità a carico dello Stato o degli istituti previdenziali o dei fondi di previdenza speciali, sostitutivi o no delle forme previdenziali obbligatorie.

Il certificato previsto al n. 3 sarà rilasciato anche a coloro che non sono iscritti nell'elenco dei poveri perchè fruiscono dell'assistenza sanitaria da parte di enti mutualistici.

Oltre al certificato previsto nel n. 4, i richiedenti, che abbiamo risieduto negli ultimi sei anni in diversi comuni della Regione; debbono presentare i certificati di residenza comprovanti i periodi di residenza nei comuni stessi.

Il certificato previsto al n. 6 può essere sostituito, qualora il datore di lavoro sia deceduto o irreperibile, da un atto di notorietà dal quale risultino i periodi di tempo dei diversi rapporti di lavoro, le generalità del datore di lavoro, il luogo in cui si è verificato il rapporto di lavoro e le mansioni svolte.

Allorquando il datore di lavoro, persona o ente collettivo, abbia cessato l'esercizio dell'impresa, il certificato di servizio nei modi e termini di cui al n. 6 sopracitato può essere rilasciato dall'ente o persona subentrata al datore di lavoro.

Art. 2

Istruzione delle istanze

Le domande di concessione dell'assegno sono immediatamente esaminate dal comitato amministrativo dell'E.C.A., il quale, accertata la regolarità e la completezza della documentazione nonchè la veridicità delle dichiarazioni di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo precedente, le trasmette entro 30 giorni dalla data di presentazione, corredate del proprio motivato parere, all'Amministrazione regionale della solidarietà sociale.

Per gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni predette il comitato può avvalersi degli uffici del Comune.

Art. 3

Adunanze della Commissione regionale

La commissione prevista dall'art. 4 della legge è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dagli intervenuti e controfirmati dal segretario.

Art. 4

Comunicazioni agli interessati

I provvedimenti di concessione, di diniego e di revoca dell'assegno sono comunicati all'interessato, al Sindaco del Comune in cui questi risiede e all'Ente comunale di assistenza.

Art. 5

Corresponsione dell'assegno

(modificato dall'articolo unico del D.P. 04/01/68, n. 1)

L'assegno viene corrisposto con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

Per la corresponsione degli assegni sono emessi ordini di accreditamento a favore di un funzionario della carriera direttiva o mista con qualifica non iniziale del ruolo dell'Assessorato enti locali, il quale provvede alla apertura di un conto corrente postale intestato all'Assessorato, versandovi l'importo occorrente per mezzo di ordinativi di pagamento.

Il pagamento dell'assegno ha luogo ogni bimestre, mediante emissione di assegni di conto corrente mod. CH. 16 localizzati, di importo pari a due mensilità.

Il funzionario delegato, nel rendere conto delle somme accreditategli, allega le ricevute di versamento all'Amministrazione postale ed i certificati di allibramento rilasciati dalla stessa, comprovanti l'avvenuta emissione degli assegni.

L'assegno mod. CH 16 può essere emesso a favore di persona diversa dal beneficiario, allorquando questi trovasi nell'impossibilità fisica di riscuotere.

L'impossibilità deve risultare da un certificato medico dell'Ufficio sanitario del Comune di residenza.

Tale certificato è unito all'istanza di concessione dell'assegno, e, nel caso di impossibilità sopraggiunta è inviato all'Amministrazione regionale per il tramite dell'Ente comunale di assistenza, insieme alle indicazioni delle generalità e del domicilio della persona che l'interessato intende delegare per la riscossione dell'assegno.

La persona delegata deve essere maggiore di età.

Art. 6

Cessazione del diritto all'assegno e obblighi dell'interessato

Sia durante il corso dell'istruttoria e della decisione della domanda, sia durante il godimento dell'assegno mensile già concesso, il richiedente o il beneficiario ha l'obbligo di denunziare per iscritto al sindaco del comune in cui ha la residenza, ogni fatto sopraggiunto che muti una qualsiasi delle condizioni stabilite dalla legge per la concessione dell'assegno, e deva astenersi dal riscuotere l'assegno mensile eventualmente già disposto.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 aprile 1958.

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 21 luglio 1958. Registro n. 1, foglio 4.