
LEGGE 13 marzo 1958, n. 308
G.U.R.I. 15 aprile 1958, n. 91
Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.
TESTO COORDINATO (alla legge 2 aprile 1968, n. 482)
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482)
[Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato o municipalizzate nonché le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.]
(abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482)
[Le Amministrazioni e la Aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.]
(abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482)
[L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed alle Aziende che occupino oltre 300 dipendenti.]
(abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482)
[Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.]
(abrogato dall'art. 7, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 482)
[Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono protratti fino al compimento del 45° anno.]
L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.
La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:
a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 6 e 7 della presente legge.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per l'interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. 6 e 7 della presente legge.