
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1958, n. 6
G.U.R.S. 22 febbraio 1958, n. 11
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.
All'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, sono apportate le seguenti modifiche: (1)
Il primo periodo del primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
"Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data della precedente elezione regionale, ovvero, in caso di scioglimento anticipato della Assemblea Regionale Siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili".
Il numero quattro del primo comma è sostituito dal seguente:
"I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di liberi consorzi o sedi delle amministrazioni straordinarie dei soppressi enti autarchici provinciali, nonchè i Presidenti di dette amministrazioni".
Vedi l'art. 8 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
All'art. 10 della legge 20 marzo 1951, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche: (1)
Il numero 4 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
"I Commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione. Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali ovvero sanitarie ovvero di beneficenza ed assistenza. Sono altresì eccettuati i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di Prefettura. Le cause di ineleggibilità previste dal presente numero non sono applicabili a coloro che in conseguenza di dimissioni od altra causa, abbiano effettivamente cessato dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea Regionale Siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali".
Vedi l'art. 10 della L.R. 29/51 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.