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LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1958, n. 2

G.U.R.S. 1 febbraio 1958, n. 7

Contributo al Comune di Taormina per la costruzione di un Teatro.

Testo annotato al 28/11/1970

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzata a favore del Comune di Taormina la spesa di L. 100.000.000, da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Rubrica Turismo del Bilancio della Regione, per L. 80.000.000 ripartiti in parti eguali negli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1961-62 e per L. 20.000.000 da prelevarsi: L. 10 milioni dal cap. 748, L. 5.000.000 dal cap. 749 e L. 5 milioni dal cap. 750 dell'esercizio finanziario 1957-58. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 11, comma 3, della L.R. 48/70 al comune di Taormina è stata assegnata la somma di lire un miliardo per i lavori di completamento del teatro Auditorium "Palazzo dei Congressi", tale assegnazione viene subordinata all'impegno dell'ente proprietario di non concedere a privati la gestione del teatro.

Art. 2

La erogazione del contributo nei limiti annui previsti dall'articolo precedente è corrisposta a seguito della presentazione di stati di avanzamento dei lavori e delle forniture dell'arredamento firmati dal direttore dei lavori ed in relazione al rapporto fra l'ammontare complessivo del contributo ed il costo totale della costruzione e dell'arredamento del teatro dedotte le spese necessarie per gli eventuali acquisti ed espropriazioni del suolo necessario.

Gli stati di avanzamento dovranno essere vistati dall'Ispettorato Tecnico dell'Assessorato ai LL.PP.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1958.

LA LOGGIA