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LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

G.U.R.I. 27 marzo 1958, n. 75

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

TESTO COORDINATO (alla legge 17 giugno 2022, n. 71 e con annotazioni alla data 23 giugno 2022)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 1

Componenti e sede del Consiglio

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e modificato e integrato dall'art. 21, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma

Art. 2

Comitato di presidenza

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.

Art. 3

Commissioni

(sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4

Composizione della sezione disciplinare (1)

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 22 novembre 1985, n. 655, dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e modificato e integrato dall'art. 23, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).

I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

[Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.] (comma abrogato) (2)

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 262 del 3 - 22 luglio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.

(2)

Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Art. 5

Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore

(modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e dall'art. 3, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 24, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento

Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

Art. 6

Deliberazioni della sezione disciplinare

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 2, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, integrato dall'art. 1, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44)

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento [, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione] (parole soppresse) (1). Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato

(1)

Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Art. 7

Composizione della segreteria

(sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 908, dall'art. 2, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e dall'art. 25, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 7

Ufficio studi e documentazione

(introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e integrato dall'art. 27, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza.

3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 8

Ispettorato

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9

Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore

(sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198)

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio superiore

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonchè dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonchè dei componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Art. 10

Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari

(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 agosto 1985, n. 394, convertito dalla legge 25 novembre 1987, n. 479 e modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

(modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 3, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 32 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e integrato dall'art. 3 quinquies, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24)

Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi [, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,] (parole soppresse) (1) il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi

Art. 12

Assunzione dei magistrati per concorso

(sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398)

1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. (1)

2. [Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo,] (parole soppresse) (2) la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.

(1)

Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma annotato, si veda l'art. 12 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 13

Promozioni dei magistrati per scrutinio

(sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198)

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

Art. 14

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

[1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;] (punto abrogato) (1)

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 15

Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati

Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 16

Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore

Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

Art. 17

Forma dei provvedimenti

(modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74, dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 e integrato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Art. 18

Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore

(modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1)

Il Presidente del Consiglio superiore:

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno

5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Art. 19

Attribuzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.

Art. 20

Attribuzioni speciali del Consiglio superiore

(modificato dall'art. 29, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

Il Consiglio superiore:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

3) elegge il Vice Presidente;

4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;

6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio. (1)

(1)

Per l'adozione del regolamento interno, di cui al punto annotato, si rimanda al decreto del Consiglio Superiore della Magistratura 4 ottobre 2016.

CAPO III

COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 21

Convocazione dei corpi elettorali

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

Art. 22

Componenti eletti dal Parlamento

(modificato dall'art. 30, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Art. 23

Componenti eletti dai magistrati

(modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, modificato e integrato dall'art. 15, comma 1, dall'art. 16, comma 1 e dall'art. 17, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 22 novembre 1985, n. 655, dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 aprile 1990, n. 74, sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 31, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; (1)

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12(2)

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.

(1)

Per la determinazione dei collegi elettorali del Consiglio superiore della magistratura di cui alla lettera annotata, si rimanda all'art. 1 del D.M. Giustizia 23 giugno 2022.

(2)

Per la determinazione dei collegi elettorali del Consiglio superiore della magistratura di cui alla lettera annotata, si rimanda all'art. 2 del D.M. Giustizia 23 giugno 2022.

Art. 23

Divieto di rieleggibilità

(introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695 e abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44)

[Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni]

Art. 24

Elettorato attivo e passivo

(sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e modificato e integrato dall'art. 32, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie, ad esclusione dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.

Art. 24

Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte

(introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44)

[1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'articolo 24- ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza.]

Art. 24

Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali

(introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74 e abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44)

[1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione.]

Art. 25

Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

(sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, modificato dall'art. 18, comma 1, dall'art. 19, comma 1 e dall'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 22 novembre 1985, n. 655, sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74, dall'art. 7, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 33, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24. (1)

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati. (1)

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. (1)

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.

(1)

Per la riduzione del termine per la presentazione delle candidature di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 39, comma 2, del legge 17 giugno 2022, n. 71.

Art. 26

Votazioni

(sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74, sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 34, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonchè presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonchè i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. E' nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonchè il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6.

Art. 26

Termini per le votazioni

(introdotto dall'art. 8, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198) (1)

[Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.]

(1)

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, a seguito della sostituzione operata dal medesimo art. 5 degli artt. da 25 a 27-quater della presente legge.

Art. 27

Scrutinio e dichiarazione degli eletti

(sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74, dall'art. 9, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 35, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.

Art. 27

Formazione della lista nazionale

(introdotto dall'art. 9, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198) (1)

[L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonchè agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.]

(1)

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, a seguito della sostituzione operata dal medesimo art. 5 degli artt. da 25 a 27-quater della presente legge.

Art. 27

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore

(introdotto dall'art. 9, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198) (1)

[La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.]

(1)

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, a seguito della sostituzione operata dal medesimo art. 5 degli artt. da 25 a 27-quater della presente legge.

Art. 27

Proclamazione dei risultati

(introdotto dall'art. 9, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198) (1)

[Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.]

(1)

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, a seguito della sostituzione operata dal medesimo art. 5 degli artt. da 25 a 27-quater della presente legge.

Art. 28

Contestazioni

(sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 29

Reclami

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

Art. 30

Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

Art. 31

Scioglimento del Consiglio superiore

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

CAPO IV

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 32

Durata della carica

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 32

Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

(introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1)

I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione.

Art. 33

Incompatibilita

(modificato e integrato dall'art. 11, commi 1 e 2, e dall'art. 12, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74)

I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo

I componenti eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, nè far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonchè di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico.

Art. 34

Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini

(soppresso dall'art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 838)

[I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.]

Art. 35

Divieto di incarico di uffici direttivi

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

Art. 36

Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

Art. 37

Sospensione e decadenza

(sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1)

I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

Art. 38

Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento (1)

[I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica, se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.]

(1)

Articolo implicitamente abrogato dall'art. 6, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1, a seguito della sostituzione operata dal medesimo art. 6 degli artt. 37 e 38 della presente legge.

Art. 39

Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

(modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 13, comma 1, della legge 12 aprile 1990, n. 74, dall'art. 11, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 e dall'art. 36, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.

Art. 40

Assegni e indennità ai componenti del consiglio

(modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 e dall'art. 37, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71)

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonchè la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 41

Posizione giuridica dei segretari

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Abrogazioni di norme incompatibili

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

Art. 43

Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI - MEDICI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA