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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 32

G.U.R.S. 29 dicembre 1959, n. 69

Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, è aggiunta la seguente lettera f):

f) fino alla concorrenza di L. 2.450.000.000 in aumento dello stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo.

Art. 2

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1959.

MILAZZO