
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 33
G.U.R.S. 29 dicembre 1959, n. 69
Integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 e successive modificazioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.
Il limite massimo del contributo previsto dalla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, e successive modificazioni è elevato, con decorrenza dall'anno finanziario 1959-60, a L. 27.000.000.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.
All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio stesso.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.