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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 33

G.U.R.S. 29 dicembre 1959, n. 69

Integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 e successive modificazioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.

Art. 1

Il limite massimo del contributo previsto dalla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, e successive modificazioni è elevato, con decorrenza dall'anno finanziario 1959-60, a L. 27.000.000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio stesso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3 della L.R. 9/65.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1959.

MILAZZO