
LEGGE REGIONALE 12 maggio 1959, n. 19
G.U.R.S. 15 maggio 1959, n. 28
Collocamento nei ruoli del personale inquadrato con la legge 7 maggio 1958, n. 14.
Al personale che si sia trovato nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 7 maggio 1958, n. 14, anche se proveniente dai ruoli di altre Amministrazioni pubbliche e che dalla data di assunzione abbia compiuto un anno di lodevole ed ininterrotto servizio sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18.
Nella prima applicazione della presente legge al personale di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge 13 maggio 1953, n. 34.
Al personale di cui all'articolo precedente il servizio prestato presso la Amministrazione regionale è riconosciuto utile agli effetti del trattamento economico e di quiescenza, sempre che sia stato lodevole e risulti comprovato da atti ufficiali dell'Amministrazione stessa.
Egualmente è riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e l'Alto Commissariato per la Sicilia, anteriormente all'inquadramento nei ruoli transitori, dal personale di cui al decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 e alla legge 13 maggio 1953, n. 34.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge 13 maggio 1953, n. 34, la promozione alla qualifica superiore può aver luogo soltanto dopo che sia decorso il periodo minimo richiesto per la promozione alla qualifica superiore nei confronti del personale che si trovi già inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge alle qualifiche iniziali delle varie carriere dei ruoli organici.
L'inquadramento nei ruoli transitori ha luogo con riferimento alla carriera cui è stato assimilato il personale stesso in rapporto al titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare con effetto dal 1° luglio 1959, al personale addetto alla pulizia dei locali degli uffici in servizio alla data del 15 marzo 1959, il trattamento giuridico ed economico previsto per i salariati temporanei dello Stato della IV categoria.
Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 7 maggio 1958, n. 14.