
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1959, n. 14
G.U.R.S. 18 aprile 1959, n. 23
Provvedimenti per la costruzione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania.
Il Governo della Regione è autorizzato, ad integrazione del contributo statale, a provvedere alla costruzione di tratti funzionali, compresi nei progetti delle autostrade Palermo-Catania e Catania-Messina, la cui esecuzione si appalesi indifferibile ai fini delle immediate esigenze di sviluppo dell'economia della Regione.
E' altresì autorizzato a provvedere alla costruzione di strade che colleghino la rete viaria esistente con le anzidette autostrade e delle rettifiche necessarie per migliorare le comunicazioni tra i capoluoghi di provincia.
E' parimenti autorizzato ad assumere la concessione e l'esercizio delle opere mediante convenzione da stipularsi con i competenti organi statali.
Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo precedente è autorizzata la spesa ripartita di 24 miliardi da iscrivere per milioni 2000 nell'anno finanziario in corso; milioni 1500 in ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61; milioni 2000 in ciascuno degli anni finanziari 1961-62 e 1962-63; milioni 3000 nell'anno finanziario 1963-64; milioni 4000 in ciascuno degli anni finanziari dal 1964-65 al 1966-67.
La spesa autorizzata con il comma precedente è destinata per milioni 20.000 per la esecuzione dell'autostrada Palermo-Catania, per milioni 2000 per l'autostrada Messina-Catania e per il rimanente importo alle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1.
La spesa autorizzata per la strada Messina-Catania è iscritta in ragione di 500 milioni all'anno a partire dall'anno in corso.
La spesa autorizzata per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 è iscritta in ragione di 500 milioni all'anno a partire da quello in corso.
Per fronteggiare l'onere finanziario ricadente nello esercizio in corso, l'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre un prestito di L. 2000 milioni con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.
Il prestito sarà contratto per la durata massima di anni sei e con la protrazione massima di anni cinque.
Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 sono autorizzate le ulteriori spese che si rendessero necessarie nella misura che sarà determinata con la legge di bilancio in rapporto alle effettive esigenze.