
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1959, n. 16
G.U.R.S. 18 aprile 1959, n. 23
Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, concernente: "Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria".
Art.
1
Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, sono prorogate di due anni.