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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1959, n. 16

G.U.R.S. 18 aprile 1959, n. 23

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, concernente: "Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, sono prorogate di due anni.

Art. 2

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1959.

MILAZZO