
LEGGE REGIONALE 13 aprile 1959, n. 17
G.U.R.S. 18 aprile 1959, n. 23
Modifica alla legge 2 agosto 1954, n. 32.
Art.
1
Gli ispettori ai lavori del ruolo istituito con l'art. 27 della legge 2 agosto 1954, n. 32, sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso nella tabella E, annessa alla legge 13 maggio 1953, n. 34.
Per l'attuazione del precedente comma, è elevato a sei il numero dei posti di ispettori superiori-ingegneri capi divisione del ruolo tecnico della predetta Amministrazione.
Il ruolo istituito con l'art. 27 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è soppresso. Le attribuzioni previste per il personale di tale ruolo sono espletate dagli ispettori superiori.