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LEGGE REGIONALE 13 aprile 1959, n. 17

G.U.R.S. 18 aprile 1959, n. 23

Modifica alla legge 2 agosto 1954, n. 32.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Gli ispettori ai lavori del ruolo istituito con l'art. 27 della legge 2 agosto 1954, n. 32, sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso nella tabella E, annessa alla legge 13 maggio 1953, n. 34.

Per l'attuazione del precedente comma, è elevato a sei il numero dei posti di ispettori superiori-ingegneri capi divisione del ruolo tecnico della predetta Amministrazione.

Il ruolo istituito con l'art. 27 della legge 2 agosto 1954, n. 32, è soppresso. Le attribuzioni previste per il personale di tale ruolo sono espletate dagli ispettori superiori.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1959.

MILAZZO