
LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 9
G.U.R.S. 4 aprile 1959, n. 19
Modifiche alla legge 20 marzo 1951, n. 29.
Ferme restando le altre norme contenute nella legge 20 marzo 1951, n. 29, le parole "più di tre" dell'art. 14 sono sostituite con le parole "più di cinque"; le parole "più uno" del quinto comma dell'art. 54 sono soppresse.
Le disposizioni contenute nella legge nazionale 4 aprile 1956, n. 212, nonchè negli articoli 5, 39 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, in quanto compatibili.
Per la prima applicazione della presente legge, la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65 della legge 20 marzo 1951, n. 29, secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 60-A.
Le parole "non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione", contenute nel primo comma dell'art. 12 della legge 20 marzo 1951, n. 29, sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il cinquantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione".
Le parole "entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio della votazione", contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo, sono sostituite dalle seguenti "entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio della votazione".
Le parole "non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione" contenute nel primo comma dell'art. 15, sono sostituite dalle seguenti: "non più tardi delle ore 16 del trentaseesimo giorno anteriore a quello della votazione".
Le parole "entro dieci giorni", contenute nel secondo comma dell'art. 16, sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni".
Le parole "nei tre giorni successivi" contenute nel primo comma dell'art. 18 sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno successivo".
Le parole "entro il ventesimo giorno", contenute nel n. 3 del primo comma dell'art. 18, sono sostituite dalle seguenti: "entro il quindicesimo giorno".
Le parole "dal trentesimo giorno", contenute nel quinto comma dell'art. 20, sono sostituite dalle seguenti: "dal ventesimo giorno".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 marzo 1959.
MILAZZO