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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 11

G.U.R.S. 4 aprile 1959, n. 19

Contributo annuo in favore dell'Ospizio dei ciechi "A. Gioeni", in Catania, per il funzionamento dell'Istituto professionale per ciechi e scuole annesse.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.

Art. 1

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo non superiore a L. 18.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a favore dell'Ospizio per ciechi "Ardizzone Gioeni" in Catania, per il funzionamento dell'Istituto professionale per i ciechi istituito presso il predetto Ospizio con l'art. 3 della legge 3 luglio 1954, n. 17.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.

Art. 2

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ospizio "Ardizzone Gioeni" trasmette all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, per l'approvazione di competenza, il bilancio preventivo e quello consuntivo del precedente esercizio.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1959.

MILAZZO