
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.
LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 11
G.U.R.S. 4 aprile 1959, n. 19
Contributo annuo in favore dell'Ospizio dei ciechi "A. Gioeni", in Catania, per il funzionamento dell'Istituto professionale per ciechi e scuole annesse.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo non superiore a L. 18.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a favore dell'Ospizio per ciechi "Ardizzone Gioeni" in Catania, per il funzionamento dell'Istituto professionale per i ciechi istituito presso il predetto Ospizio con l'art. 3 della legge 3 luglio 1954, n. 17.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 1, della L.R. 83/75.
Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ospizio "Ardizzone Gioeni" trasmette all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, per l'approvazione di competenza, il bilancio preventivo e quello consuntivo del precedente esercizio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 marzo 1959.
MILAZZO