
DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 1959, n. 11
G.U.R.S. 22 marzo 1960, n. 11
Modifica all'art. 3 del regolamento 9 aprile 1956, n. 1, per l'attuazione della legge 28 gennaio 1955 n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 28 gennaio 1955, n. 3, ed il regolamento per la sua attuazione, emanato con decreto 9 aprile 1956, n. 1;
Considerato che, in base all'art. 3, n. 2, del citato regolamento, i preventivi di spesa devono essere muniti del visto dell'ufficio del Genio civile e dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale, ai fini della congruità dei prezzi;
Ritenuta l'opportunità di evitare la duplicazione di controlli derivante dall'intervento dei due suddetti uffici tecnici;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa che si ritiene di dover disattendere per quanto concerne la scelta dell'ufficio tecnico cui attribuire il controllo dei preventivi di spesa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale ;
Su proposta dell'Assessore per il turismo e d'intesa con l'Assessore per le finanze;
DECRETA
Articolo Unico
Il terzo capoverso dell'art. 3, n. 2, del regolamento 9 aprile 1956, n. 1, per l'attuazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche, è modificato come segue:
"I preventivi di spesa devono essere muniti del visto dell'ufficio del Genio civile ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 30 marzo 1959.
MILAZZO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 4 marzo 1960. Registro n. 1, foglio n. 84.