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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1959, n. 3

G.U.R.S. 11 marzo 1959, n. 14

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, concernente "Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione Siciliana".

Testo annotato al 23/5/1985

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La legge 5 aprile 1952, n. 11, è modificata in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"La commissione provinciale di controllo, con provvedimento motivato, annulla l'elezione del sindaco e degli assessori quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge".

Art. 3

Gli articoli 10, 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

"L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Negli altri Comuni l'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".

Art. 4

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Art. 5

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul Comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè i loro amministratori;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;(1)

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;(1)

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;(1)

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".

(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 6-23 maggio 1985, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del numero annotato, nella parte in cui prevede "una situazione di ineleggibilità anzichè di incompatibilità".

Art. 6

Dopo l'art. 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 43-bis. - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 94 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale nelle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quelle provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immessi nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Per la prima applicazione del presente articolo, il prefetto all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al Comune l'elenco degli ospedali e delle case di cura esistenti nel territorio comunale, con l'indicazione del numero dei letti di ciascun luogo di ricovero.

La Commissione elettorale comunale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a determinare la ubicazione delle sezioni ospedaliere da istituire a norma del quarto comma, oltre quelle eventualmente già costituite. La deliberazione della commissione comunale è immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, nell'approvarla, dà comunicazione, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, al presidente della Corte di appello, del numero e delle ubicazioni delle sezioni di nuova costituzione, informandone anche il Comune.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, di intesa col direttore sanitario e gli istituti di ricovero, reperisce nella sede ospedaliera i locali idonei da adibire a seggi elettorali e provvede ad apprestare il materiale per l'arredamento di essi".

"Art. 43-ter. - La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nel locali del seggio:

1) provvedere alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonchè la propria firma e quella dei due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".

"Art. 43-quater. - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo che il disposto dei commi seguenti.

"Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 94 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'art. 110 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, ammenocchè il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati i nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".

"Art. 43-quinquies. - Il presidente dell'ufficio della 1a sezione quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67.

Il segretario della 1a sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi".

"Art. 43-sexies. - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 94 o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 110 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".

"Art. 43 septies. - Il presidente dell'ufficio centrale nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati".

Art. 7

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Il Governo della Regione è autorizzato a coordinare in unico testo le presenti norme con le altre attualmente in vigore nella Regione Siciliana.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 marzo 1959.

MILAZZO