
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 46
G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61
Spese per le biblioteche dell'isola.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1972)
(modificato dall'art. 19 della L.R. 11/72)
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle Sovrintendenze bibliografiche della Sicilia:
a) per restauro, acquisto e conservazione di libri e di manoscritti nonchè di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche;
b) ----------------- (lettera abrogata) (1)
c) ----------------- (lettera abrogata) (1)
Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 11/72.
Per fare fronte alle spese derivanti dall'art. 1 della presente legge è stanziata la somma di L. 4 milioni in apposito capitolo di bilancio - rubrica pubblica istruzione - ,utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1960.
MAJORANA della NICCHIARA