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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 46

G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61

Spese per le biblioteche dell'isola.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 19 della L.R. 11/72)

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle Sovrintendenze bibliografiche della Sicilia:

a) per restauro, acquisto e conservazione di libri e di manoscritti nonchè di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche;

b) ----------------- (lettera abrogata) (1)

c) ----------------- (lettera abrogata) (1)

(1)

Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 11/72.

Art. 2

Per fare fronte alle spese derivanti dall'art. 1 della presente legge è stanziata la somma di L. 4 milioni in apposito capitolo di bilancio - rubrica pubblica istruzione - ,utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 3

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1960.

MAJORANA della NICCHIARA