
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 50
G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61
Provvedimenti a favore della pesca e delle attività marinare.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1971)
(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71)
L'Amministrazione regionale della pesca, attività marinare ed artigianato è autorizzata alla erogazione delle spese e contributi di cui appresso:
a) stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente Nazionale per la educazione marinara ed i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per la istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica; spese dirette, contributi a favore di scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorarne l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per la effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;
b) spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i Corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca;
c) ------------------ (lettara abrogata) (1)
d) spese per la propaganda marinara, da svolgersi a mezzo di istituzioni che agiscano normalmente nel settore, che siano legalmente costituite in data anteriore al 1° gennaio 1960, e che - attraverso l'intervento regionale - realizzino particolari iniziative di interesse siciliano.
Per tutti i contributi previsti al precedente articolo l'Assessore preposto all'Amministrazione della Pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50 per cento del contributo accordato.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di lire 87 milioni di cui lire 50 milioni, per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1; lire 25 milioni, per quelle di cui alla lettera b); lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera c); lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera d); da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica Pesca, attività marinare ed artigianato. Per gli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con la disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1960.
MAJORANA della NICCHIARA