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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 50

G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61

Provvedimenti a favore della pesca e delle attività marinare.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71)

L'Amministrazione regionale della pesca, attività marinare ed artigianato è autorizzata alla erogazione delle spese e contributi di cui appresso:

a) stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente Nazionale per la educazione marinara ed i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per la istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica; spese dirette, contributi a favore di scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorarne l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per la effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;

b) spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i Corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca;

c) ------------------ (lettara abrogata) (1)

d) spese per la propaganda marinara, da svolgersi a mezzo di istituzioni che agiscano normalmente nel settore, che siano legalmente costituite in data anteriore al 1° gennaio 1960, e che - attraverso l'intervento regionale - realizzino particolari iniziative di interesse siciliano.

(1)

Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Per tutti i contributi previsti al precedente articolo l'Assessore preposto all'Amministrazione della Pesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50 per cento del contributo accordato.

Art. 3

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di lire 87 milioni di cui lire 50 milioni, per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1; lire 25 milioni, per quelle di cui alla lettera b); lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera c); lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera d); da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica Pesca, attività marinare ed artigianato. Per gli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con la disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1960.

MAJORANA della NICCHIARA