
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. 1044
G.U.R.I. 6 ottobre 1960, n. 245
Riordinamento degli Enti provinciali del turismo. (1)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430 e con annotazioni alla data 31 marzo 1998)
Per effetto del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra l'altro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1950, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1);
Decreta:
Oggi Ministero o Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430).
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono dotati di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
Essi hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Gli Enti provinciali per il turismo sovrintendono nell'ambito delle rispettive Province a tutte le attività turistiche.
In particolare hanno il compito di:
a) svolgere le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche;
b) coordinare nell'ambito della Provincia la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, degli enti e delle organizzazioni che perseguono finalità turistiche;
c) studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale;
d) mantenere i rapporti con la Provincia, i Comuni, la Camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri enti, associazioni ed organizzazioni comunque interessati al turismo, allo scopo di armonizzare le iniziative, le esigenze e le proposte, per lo sviluppo turistico della Provincia;
e) raccogliere ed elaborare, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1), i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella Provincia;
f) proporre l'iscrizione delle Associazioni pro-loco nell'albo previsto dalla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1);
g) adempiere alle attribuzioni ad essi demandate dalle norme vigenti, nonché esercitare le funzioni ad essi delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (1).
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Sono organi degli Enti provinciali per il turismo:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) e dura in carica quattro anni.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli organi collegiali. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e quelli di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso, nonché quelli non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Comitato esecutivo.
Il presidente delega un consigliere che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(integrato dall'art. 3 della legge 2 novembre 1964, n. 1169 e modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ed è composto, oltre che dal presidente:
a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della Provincia;
b) da un rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto;
c) da un rappresentante della Sopraintendenza competente per il territorio, residente nella Provincia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Consiglio;
e) dal sindaco del capoluogo della Provincia o da un assessore da lui designato;
f) dal sindaco di un Comune della Provincia non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, e dal sindaco di un Comune montano nelle Province nelle quali almeno un terzo dei Comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;
g) da un presidente di Associazione pro-loco iscritta all'albo di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
h) dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato;
i) dal presidente dell'Automobile Club Provinciale;
l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di
concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
m) da un rappresentante di enti che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;
n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l) ed m), e che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche;
o) un rappresentante del Touring Club Italiano.
Il direttore dell'Ente provinciale per il turismo disimpegna le funzioni di segretario.
Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), f), g), l), m) e n) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 e dall'art. 2 del D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430)
Il Consiglio, per conseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:
a) le direttive generali ed i programmi di attività;
b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Ente;
e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
f) sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.
Le deliberazioni del Consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1), con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).
Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
Oggi Ministero o Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430).
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Ente e dai sei consiglieri nominati dal Consiglio stesso.
Il Comitato emana i provvedimenti necessari per la attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio. Le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1).
Il direttore dell'Ente disimpegna le funzioni di segretario.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 e dall'art. 2 del D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430)
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) ed è costituito da tre componenti designati rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2) tra funzionari delle stesse Amministrazioni e dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
Oggi Ministero o Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430).
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Le entrate degli Enti provinciali per il turismo sono costituite:
a) dai contributi e proventi previsti dalle norme vigenti;
b) da redditi e proventi di gestione;
c) da contributi di enti, associazione e privati.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Ente sottopone alla approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.
Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ente sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1) il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (1), gli Enti provinciali per il turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto è abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (1) può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'Ente ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.
La ricostituzione del Consiglio dell'ente è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI -
SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 39 - VILLA
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, istituito con l'art. 1 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato soppresso, in esito al referendum 25 febbraio 1993, dall'articolo unico del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, e le relative competenze sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.